Con la Sentenza n.6259 del 13 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha chiarito che per l’applicazione dell’agevolazione prima casa alla pertinenza, non è necessario che l’abitazione principale e la pertinenza siano censite unitamente in Catasto.
Inoltre l’agevolazione può applicarsi a tutti i beni qualificabili civilisticamente come pertinenze e non solo alle pertinenze accatastate come C/2, C/6 o C/7, sebbene, in relazione a queste ultime, sussistano particolari limiti quantitativi.