E’ uscito il 14 agosto sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 17 il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93, meglio conosciuto come decreto contro violenze di genere e femminicidio, dal titolo Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Per un’introduzione sommaria al decreto può essere utile consultare il comunicato del Dipartimento delle Pari Opportunità
Tre gli obiettivi fondamentali: prevenire la violenza di genere, punirla in modo certo e proteggere le vittime. Tra le misure approvate: l’aumento della pena, per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, se alla violenza assiste un minore di anni 18 (la cosiddetta “violenza assistita”, uno dei fattori di rischio principali per la trasmissione intergenerazionale della violenza); provvedimenti contro lo stalking messo in atto anche attraverso strumenti informatici o telematici; l’arresto obbligatorio in flagranza per delitti di maltrattamento familiare e stalking.
oppure il comunicato emesso al termine del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto:
Vengono quindi inasprite le pene quando:
il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto;
il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza;
il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.
Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking:
viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;
viene prevista – analogamente a quanto già accade per i delitti di violenza sessuale – l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori, che viene, inoltre, incluso tra quelli ad arresto obbligatorio.
Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia:
viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza;
si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria – può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.